Il sito del Comune è la porta d'ingresso a quasi tutto: l'albo pretorio, i moduli, le scadenze, i pagamenti. Quello di un'associazione è il posto dove si trovano iscrizioni, attività e contatti. Se una persona non riesce a usarlo perché non vede bene, non usa il mouse o semplicemente ha ottant'anni e un telefono piccolo, per lei quella porta è chiusa.
Per questo l'accessibilità dei siti non è solo una buona pratica: per i Comuni e per molti altri enti è un obbligo di legge, con scadenze ogni anno. In questa guida partiamo dalle basi e arriviamo ai dettagli tecnici. Chi amministra può fermarsi ai primi tre livelli, chi gestisce il sito trova nell'ultimo cosa controllare e come.
- Livello 1 · Per tutti. Cos'è un sito accessibile e perché riguarda anche il tuo ente.
- Livello 2 · Chi è obbligato. Comuni ed enti pubblici, associazioni, aziende ed e-commerce.
- Livello 3 · Cosa fare, e quando. Dichiarazione di accessibilità, obiettivi, segnalazioni, sezioni obbligatorie, responsabilità.
- Livello 4 · Tecnico. WCAG e norma EN 301 549, errori più frequenti, come si fanno i test, documenti PDF.
In breve
La Legge Stanca (legge 4/2004) obbliga i Comuni e gli altri enti pubblici ad avere siti accessibili a tutti, comprese le persone con disabilità. L'obbligo vale anche per chi riceve contributi pubblici o agevolazioni per offrire i propri servizi online, e quindi può riguardare anche le associazioni. Ogni anno i Comuni devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità entro il 31 marzo e la dichiarazione di accessibilità entro il 23 settembre, compilata solo sulla piattaforma di AgID e collegata nel piè di pagina del sito. Lo standard tecnico di riferimento è la norma EN 301 549, che corrisponde alle WCAG 2.1 di livello AA.
Livello 1 · Per tutti
Cos'è un sito accessibile, in parole semplici
Un sito è accessibile quando può usarlo chiunque, anche chi ha una disabilità o si trova in difficoltà. Qualche esempio concreto:
- una persona cieca usa un lettore di schermo, un programma che legge la pagina ad alta voce: le immagini devono avere una descrizione e i titoli devono essere titoli veri, non solo testo grande;
- chi non può usare il mouse naviga con la tastiera: menu, pulsanti e moduli devono funzionare anche così, e deve sempre vedersi dove ci si trova;
- chi vede poco ingrandisce la pagina o ha bisogno di testi ben contrastati: il grigio chiaro su bianco, per lui, è invisibile;
- chi non sente ha bisogno dei sottotitoli nei video.
La legge lo riassume in quattro parole: i siti sono accessibili se sono «percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi». Sono gli stessi quattro principi delle linee guida internazionali WCAG, di cui parliamo nel livello 4.
Perché riguarda anche il tuo Comune o la tua associazione
Secondo l'ISTAT, in Italia le persone con limitazioni gravi nelle attività quotidiane sono 2,9 milioni, il 5% della popolazione. E tra chi ha 75 anni o più, quasi una persona su due convive con più malattie croniche o con limitazioni gravi (Rapporto BES 2025). Sono cittadini che il sito del Comune deve poter servire come tutti gli altri.
Poi c'è un motivo pratico: un sito accessibile è un sito fatto meglio per tutti. Testi più leggibili, pulsanti più grandi, moduli più chiari servono anche a chi legge dal telefono sotto il sole o va di fretta.
Dalla nostra esperienza
Quando si parla di accessibilità, molti immaginano un «sito per non vedenti» da fare a parte. È il contrario: non si costruisce una seconda versione, si fa bene quella che c'è. Quasi tutte le correzioni (contrasto, titoli in ordine, testo alternativo alle immagini, moduli con etichette chiare) migliorano il sito anche per chi non ha nessuna disabilità.
Livello 2 · Chi è obbligato
Comuni ed enti pubblici: la Legge Stanca
La norma di riferimento è la legge 9 gennaio 2004, n. 4, detta Legge Stanca. L'articolo 3 elenca chi deve rispettarla:
- le pubbliche amministrazioni, quindi anche Comuni, Unioni dei Comuni, scuole, ASL;
- gli enti pubblici economici e le aziende municipalizzate;
- le aziende private concessionarie di servizi pubblici;
- le aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente capitale pubblico;
- gli organismi di diritto pubblico;
- e, in chiusura, «tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet».
Nel 2018 il decreto legislativo 106/2018 ha recepito la direttiva europea 2016/2102 e ha aggiunto gli strumenti che oggi conosciamo: la dichiarazione di accessibilità, il meccanismo per segnalare i problemi e il ricorso al Difensore civico per il digitale. Le regole tecniche le scrive AgID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, nelle sue Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici.
Associazioni: quando l'obbligo vale anche per voi
Un'associazione non è una pubblica amministrazione, ma può rientrare nella Legge Stanca attraverso l'ultima voce dell'elenco: se riceve contributi pubblici o agevolazioni e offre i propri servizi online, per esempio iscrizioni, prenotazioni, corsi o moduli da scaricare. Può essere il caso di Pro Loco, associazioni culturali e sportive che lavorano con il Comune o con la Regione.
C'è poi un obbligo che riguarda tutte le associazioni che ricevono soldi pubblici, accessibilità a parte. Con la legge 124/2017, come riscritta dal decreto 34/2019, associazioni, Onlus e fondazioni devono pubblicare sul proprio sito, entro il 30 giugno di ogni anno, sovvenzioni, contributi e vantaggi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell'anno precedente. L'obbligo scatta da 10.000 euro in su. Chi non lo fa rischia una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, e dopo 90 giorni senza mettersi in regola la restituzione del contributo.
Per gli enti del Terzo settore il Codice del Terzo settore (articolo 14) aggiunge altri obblighi di pubblicazione sul sito: sopra i 100.000 euro di entrate annue i compensi di organi, dirigenti e associati, sopra il milione di euro anche il bilancio sociale.
Dalla nostra esperienza
La formula della legge si presta a interpretazioni, e AgID non ha indicazioni specifiche per le associazioni. Il nostro consiglio a un'associazione che riceve contributi pubblici e ha servizi online è di comportarsi come se l'obbligo valesse: sito conforme alle stesse regole tecniche, una pagina che spiega lo stato di accessibilità e un contatto per segnalare i problemi. Costa poco più di un sito fatto bene e mette al riparo da contestazioni.
Aziende ed e-commerce: le altre regole
Per i privati le regole sono due, diverse tra loro:
- la Legge Stanca vale anche per le aziende che offrono servizi al pubblico con siti o app e hanno un fatturato medio superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni (articolo 3, comma 1-bis, introdotto nel 2020);
- dal 28 giugno 2025 si applica l'European Accessibility Act, in Italia il decreto legislativo 82/2022, che riguarda tra l'altro i servizi di commercio elettronico. Sono esentate le microimprese che forniscono servizi, cioè quelle con meno di 10 persone e un fatturato o un bilancio fino a 2 milioni di euro. A vigilare sui servizi è AgID.
Un'associazione che vende online, per esempio prodotti tipici o biglietti, deve quindi chiedersi anche se rientra nell'European Accessibility Act.
Livello 3 · Cosa fare, e quando
La dichiarazione di accessibilità: entro il 23 settembre
È il documento in cui l'ente dice quanto è accessibile il proprio sito e cosa non lo è ancora. Le regole, dalle indicazioni di AgID e dall'articolo 3-quater della Legge Stanca:
- va pubblicata o aggiornata entro il 23 settembre di ogni anno e vale dal 24 settembre al 23 settembre dell'anno dopo;
- si compila solo sulla piattaforma form.agid.gov.it: qualsiasi altro modello non è considerato conforme;
- accede il Responsabile per la transizione al digitale (RTD) dell'ente, con l'indirizzo email registrato sull'Indice delle PA (IPA);
- serve una dichiarazione per ogni sito o app;
- nel piè di pagina del sito va messo un link con la dicitura «Dichiarazione di accessibilità»;
- deve indicare con chiarezza le parti non accessibili e il perché, e contenere il link per segnalare i problemi e quello per rivolgersi al Difensore civico per il digitale.
Non pubblicarla è un inadempimento di legge. Secondo i dati aperti del monitoraggio di AgID, nel 2025 le dichiarazioni pubblicate sono state 17.745, contro le 8.741 del 2020.
Gli obiettivi di accessibilità: entro il 31 marzo
Le pubbliche amministrazioni, Comuni compresi, devono pubblicare sul proprio sito entro il 31 marzo di ogni anno gli obiettivi di accessibilità per l'anno in corso. Lo prevede il decreto legge 179/2012, articolo 9, comma 7. Anche gli obiettivi si compilano con l'applicazione di AgID su form.agid.gov.it (istruzioni di AgID). La mancata pubblicazione conta nella valutazione dei dirigenti.
Questo obbligo riguarda le pubbliche amministrazioni, non le associazioni.
Le segnalazioni e il Difensore civico per il digitale
La dichiarazione deve contenere un meccanismo di feedback: un modo semplice perché chiunque possa segnalare un problema, per esempio un modulo che non si compila con la tastiera o un documento illeggibile. Se l'ente non risponde entro 30 giorni, o risponde in modo insoddisfacente, il cittadino può rivolgersi al Difensore civico per il digitale dal link presente nella dichiarazione. Il Difensore decide sulla segnalazione, può disporre misure correttive e informa AgID (articolo 3-quinquies).
Dalla nostra esperienza
La dichiarazione viene spesso trattata come un modulo da ricopiare ogni anno. Ma una dichiarazione «parzialmente conforme» che non dice quali parti non funzionano, né quando verranno sistemate, non serve al cittadino e non protegge l'ente. Consigliamo di compilarla dopo un controllo vero del sito, con un elenco preciso dei problemi e una data per ciascuno.
Cosa non deve mancare nel sito di un Comune
Oltre all'accessibilità, il sito di un Comune ha alcune sezioni obbligatorie:
- «Amministrazione trasparente», raggiungibile dalla home page (decreto legislativo 33/2013, articolo 9), con dentro anche le caselle PEC a cui il cittadino può scrivere;
- l'albo pretorio online: la pubblicità legale degli atti si fa sul sito, e le pubblicazioni su carta non hanno più effetto di pubblicità legale (legge 69/2009, articolo 32);
- il link alla dichiarazione di accessibilità e l'informativa privacy nel piè di pagina;
- i contatti del Responsabile della protezione dei dati e un modo per dare un riscontro sul servizio, come chiedono le Linee guida di design di AgID.
Molti Comuni hanno rifatto il sito con i fondi del PNRR (misura 1.4.1, «Esperienza del cittadino nei servizi pubblici»). Chi ha partecipato ha dovuto adottare il modello di sito per i Comuni di Designers Italia e superare i criteri di conformità, tra cui proprio la dichiarazione di accessibilità esposta nel piè di pagina. Senza le verifiche superate, il finanziamento viene revocato. Il termine per concludere i progetti era il 31 marzo 2026, con proroghe concesse caso per caso.
Cosa rischia chi non è in regola
L'articolo 9 della Legge Stanca distingue:
- per le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti dell'articolo 3, comma 1: l'inosservanza pesa sulla valutazione dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, oltre alle eventuali responsabilità civili e penali;
- per le grandi aziende oltre i 500 milioni: AgID accerta la violazione, fissa un termine per rimediare e, se non basta, applica una sanzione fino al 5% del fatturato.
In ogni caso resta il diritto della persona discriminata di agire in giudizio, secondo la legge 67/2006.
Il sito del tuo ente è in regola?
Controlliamo accessibilità, dichiarazione e sezioni obbligatorie del sito del tuo Comune o della tua associazione, e ti diciamo cosa sistemare prima.
Livello 4 · Tecnico
WCAG 2.1, WCAG 2.2 e la norma EN 301 549
Le Linee guida AgID non inventano regole proprie: rimandano alla norma europea EN 301 549 versione 3.2.1, che in Italia è la UNI CEI EN 301549. Per i siti web, rispettarla equivale a rispettare le WCAG 2.1 al livello AA, le linee guida internazionali del W3C pubblicate nel 2018.
Il 5 ottobre 2023 il W3C ha pubblicato le WCAG 2.2, che aggiungono nove criteri. Questi sono quelli di livello A e AA, cioè quelli che contano per la conformità:
- 2.4.11 Focus non nascosto (minimo): l'elemento selezionato con la tastiera non deve finire nascosto, per esempio sotto un banner fisso;
- 2.5.7 Movimenti di trascinamento: tutto ciò che si fa trascinando deve potersi fare anche con un semplice clic;
- 2.5.8 Dimensione dell'obiettivo (minimo): pulsanti e link abbastanza grandi o distanziati da poterli toccare senza errori;
- 3.2.6 Aiuto coerente: i contatti e l'aiuto stanno sempre nello stesso punto;
- 3.3.7 Inserimento ridondante: non far riscrivere dati già inseriti nello stesso procedimento;
- 3.3.8 Autenticazione accessibile (minimo): per accedere non si deve risolvere un enigma o ricordare a memoria qualcosa senza alternative.
Le WCAG 2.2 hanno anche eliminato il vecchio criterio 4.1.1 sul «parsing». A settembre 2026 l'ETSI ha pubblicato la nuova versione 4.1.1 della EN 301 549, allineata alle WCAG 2.2. Le Linee guida AgID prevedono che i riferimenti tecnici si aggiornino da soli quando l'Unione europea recepirà la nuova norma.
Dalla nostra esperienza
Oggi la conformità si misura ancora sulle WCAG 2.1, ma chi rifà un sito adesso dovrebbe progettarlo già secondo le WCAG 2.2: i criteri nuovi riguardano cose concrete come pulsanti troppo piccoli da telefono, banner che coprono il campo selezionato, moduli che chiedono due volte gli stessi dati. Sistemarli dopo costa di più che farli bene subito.
Gli errori più frequenti nei siti della pubblica amministrazione
AgID controlla in automatico i siti pubblici e pubblica i risultati. Nell'ultimo periodo disponibile ha analizzato quasi 30.000 siti, di cui 1.411 in Puglia. Gli errori più frequenti, dai dati del monitoraggio:
| Criterio WCAG | Quota degli errori | Cosa vuol dire |
|---|---|---|
| 2.4.7 Focus visibile | 42,4% | con la tastiera non si vede dove ci si trova |
| 1.4.1 Uso del colore | 17,4% | informazioni date solo dal colore, come i link non sottolineati |
| 1.4.3 Contrasto minimo | 15,1% | testo troppo chiaro sullo sfondo |
| 1.1.1 Contenuti non testuali | 9,7% | immagini senza testo alternativo |
Sono quasi tutti problemi di grafica e di codice del tema, non di contenuto: si correggono una volta e valgono per tutte le pagine.
Come si controlla un sito: strumenti automatici e prove a mano
Il primo passo è uno strumento automatico. Quello di riferimento in Italia è MAUVE++, sviluppato dal CNR di Pisa, gratuito e usato anche da AgID per il monitoraggio: analizza le pagine e anche i PDF. Ma nessuno strumento automatico trova tutto. Servono anche alcune prove a mano, che chiunque può fare:
- Solo tastiera. Stacca il mouse e prova a usare il sito con Tab, Invio ed Esc: menu, moduli, pulsanti. Devi vedere sempre dove sei.
- Zoom al 200%. La pagina deve restare leggibile, senza testi tagliati o sovrapposti.
- Lettore di schermo. Su iPhone e Mac c'è VoiceOver, su Windows il programma gratuito NVDA: ascolta come viene letta la home.
- Moduli. Ogni campo deve avere un'etichetta e i messaggi di errore devono dire cosa correggere.
- Immagini e video. Testo alternativo per le immagini che informano, sottotitoli per i video.
Dalla nostra esperienza
Sul nostro sito, per esempio, la tendina dei servizi si apre col clic e con la tastiera, non solo passando col mouse, e si chiude con il tasto Esc. Prima di ogni pubblicazione ogni pagina passa da un controllo automatico del contrasto e da una verifica a più larghezze di schermo, dal telefono piccolo al computer. Sono controlli che richiedono pochi minuti se fanno parte del lavoro di tutti i giorni, e giorni interi se si fanno una volta l'anno per la dichiarazione.
Documenti e PDF: il punto più trascurato
Per la legge anche i documenti e i moduli scaricabili fanno parte del sito, e devono essere accessibili. Le Linee guida AgID dicono che, se un documento esiste solo in un formato non accessibile, l'ente deve pubblicare almeno un riassunto testuale accessibile e un contatto per ottenere le stesse informazioni. Fanno eccezione i file per ufficio pubblicati prima del 23 settembre 2018, purché non servano a procedimenti ancora in corso. Il Codice dell'amministrazione digitale aggiunge che i documenti amministrativi informatici devono essere fruibili da tutti, indipendentemente dalla disabilità.
È qui che la maggior parte dei siti pubblici cade. Nel 2024 AgID ha scritto che, nei controlli automatici, sostanzialmente tutti i PDF presentano almeno un criterio di accessibilità non soddisfatto.
Dalla nostra esperienza
Delibere, avvisi e moduli nascono quasi tutti in Word. Se il documento originale usa gli stili per i titoli, ha il testo alternativo sulle immagini e tabelle vere, il PDF esportato è già quasi accessibile. Il problema nasce con il foglio stampato, firmato e scansionato: per un lettore di schermo quel PDF è un'immagine senza testo. Quando serve la firma, meglio quella digitale sul file originale, o almeno pubblicare accanto alla scansione il testo del documento.
La checklist
- Verificare se l'ente rientra nella Legge Stanca (PA, enti pubblici, soggetti con contributi pubblici e servizi online).
- Comuni: obiettivi di accessibilità pubblicati entro il 31 marzo.
- Dichiarazione di accessibilità compilata su form.agid.gov.it entro il 23 settembre, dopo un controllo vero del sito.
- Link «Dichiarazione di accessibilità» nel piè di pagina, accanto all'informativa privacy.
- Un modo semplice per segnalare problemi, e qualcuno che risponda entro 30 giorni.
- Sito navigabile solo con la tastiera, con il focus sempre visibile.
- Contrasto dei testi sufficiente e informazioni mai affidate al solo colore.
- Testo alternativo sulle immagini, sottotitoli sui video.
- Documenti pubblicati da file originali, non scansionati, o con il testo accanto.
- Associazioni: contributi pubblici da 10.000 euro in su pubblicati sul sito entro il 30 giugno.
- Controllo con MAUVE++ e prove a mano almeno a ogni modifica importante del sito.
Domande frequenti
Il sito della mia associazione deve essere accessibile per legge?
Dipende. La Legge Stanca vale anche per i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet. Se l'associazione riceve contributi pubblici e offre servizi online, conviene considerarsi obbligati. In ogni caso chi riceve 10.000 euro o più di contributi pubblici deve pubblicarli sul sito entro il 30 giugno.
Entro quando va pubblicata la dichiarazione di accessibilità?
Entro il 23 settembre di ogni anno, compilandola solo sulla piattaforma form.agid.gov.it. Vale dal 24 settembre al 23 settembre dell'anno successivo e va collegata nel piè di pagina del sito con la dicitura «Dichiarazione di accessibilità».
Cosa sono gli obiettivi di accessibilità?
Sono gli obiettivi che ogni pubblica amministrazione, Comuni compresi, deve pubblicare sul proprio sito entro il 31 marzo di ogni anno per l'anno in corso, usando l'applicazione di AgID. La mancata pubblicazione pesa sulla valutazione dei dirigenti.
Quale standard tecnico deve rispettare il sito?
La norma europea EN 301 549 versione 3.2.1, richiamata dalle Linee guida AgID. Per i siti web equivale alle WCAG 2.1 di livello AA. La nuova versione della norma, allineata alle WCAG 2.2, è stata pubblicata dall'ETSI a settembre 2026.
Cosa succede se il sito del Comune non è accessibile?
Chiunque può segnalarlo all'ente con il meccanismo indicato nella dichiarazione. Senza una risposta entro 30 giorni ci si può rivolgere al Difensore civico per il digitale. Per la pubblica amministrazione l'inosservanza comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.
Basta un plugin o un widget per rendere il sito accessibile?
No. Un pulsante che ingrandisce i caratteri o cambia i colori non corregge il codice della pagina: se un menu non si apre con la tastiera o un'immagine non ha il testo alternativo, il problema resta. L'accessibilità si verifica sulla pagina, criterio per criterio.
Vuoi un sito accessibile senza pensieri?
Progettiamo e sistemiamo siti per enti e associazioni con i controlli di accessibilità già dentro il lavoro, non una volta l'anno.
Fonti
- Normattiva, legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Legge Stanca), testo vigente.
- Normattiva, decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106 (recepimento della direttiva UE 2016/2102).
- AgID, Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici.
- AgID, dichiarazione di accessibilità e obiettivi di accessibilità.
- AgID, piattaforma per dichiarazioni e obiettivi di accessibilità.
- AgID, segnalazioni al Difensore civico per il digitale.
- AgID, monitoraggio dell'accessibilità dei siti della PA (dati aperti consultati il 20 ottobre 2026).
- AgID, i dati aggiornati sulle verifiche automatiche dei siti PA, 28 febbraio 2024.
- AgID, Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA.
- Normattiva, decreto legge 179/2012, articolo 9; decreto legislativo 33/2013, articolo 9; legge 69/2009, articolo 32.
- Normattiva, decreto legge 34/2019, articolo 35 (pubblicazione dei contributi pubblici) e Codice del Terzo settore, articolo 14.
- Normattiva, decreto legislativo 82/2022 (European Accessibility Act).
- W3C, WCAG 2.1 e WCAG 2.2, traduzioni italiane autorizzate.
- ETSI, norma EN 301 549 (in inglese).
- CNR-ISTI, MAUVE++, strumento di valutazione dell'accessibilità.
- Designers Italia, modello di sito per i Comuni e criteri di conformità.
- PA digitale 2026, nuovo termine di fine progetti.
- ISTAT, persone con disabilità in Italia e Rapporto BES 2025, capitolo Salute.